Emissioni in Atmosfera Belluno: Guida ad Autorizzazioni e Scadenze 2026

La nuova Autorizzazione di carattere “generale” alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga, adottata dalla Provincia di Belluno con n. 65 del 27/07/2023, che ha sostituito la “vecchia” 17/sgra del 2012, ha introdotto delle novità a cui le aziende che aderiscono a tale provvedimento autorizzativo devono ottemperare.


Cose importanti da ricordare:

  • Si deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, il quantitativo di tutte le materie prime ed i prodotti ausiliari utilizzati nel corso dell’anno solare precedente, espresso in scala giornaliera, mensile e annua.
  • Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle puli-tinto-lavanderie a ciclo chiuso: la Ditta è tenuta alla compilazione e conservazione del “Piano annuale di Gestione Solventi”.

Inoltre si fa memoria che:

  • la richiesta di adesione all’autorizzazione di carattere generale deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto ed è valida per un periodo pari a 15 anni successivi all’adesione;
  • le analisi delle emissioni devono essere effettuate ogni 3 anni;
  • la validità dell’autorizzazione è di 15 anni (nel corso del 2026 sono in scadenza le autorizzazioni richieste nel 2011) e la richiesta di rinnovo va presentata con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza;
  • deve essere comunicata alla Provincia di Belluno, all’ARPAV – Dipartimento di Belluno, al Comune di competenza e all’ULSS 1 Dolomiti, ogni eventuale modifica (esempio: aggiunta camini, modifica degli impianti di aspirazione, cambio della ragione sociale della ditta o la cessazione/dismissione, anche parziale, dell’attività), sempre per il tramite del SUAP competente per territorio. Eventuali modifiche della domanda iniziale di adesione all’Autorizzazione (aggiunta camini, modifica degli impianti di aspirazione, ecc.) non hanno effetto sul termine di scadenza dei 15 anni.
  • tutti i camini devono essere identificati (numerazione apposta in maniera visibile), avere foro di prelievo e tronchetto e l’accesso agli stessi deve essere garantito a norma di sicurezza.

Casi di esclusione dell’adesione all’autorizzazione di carattere generale

Non è possibile avvalersi dell’adesione all’autorizzazione di carattere generale, ma si dovrà presentare richiesta di autorizzazione ordinaria (Autorizzazione Unica Ambientale – AUA) ai sensi dell’art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nei seguenti casi:

  • qualora nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si raccomanda di farsi consegnare le Schede Dati di Sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati nei cicli produttivi che generano emissioni in atmosfera per verificare la presenza delle indicazioni di pericolo sopra riportate. Se si dovessero riscontrare tali situazioni, Vi invitiamo a contattare i nostri uffici per una consulenza specifica e determinare le azioni da intraprendere.


Autorizzazione Unica Ambientale AUA per le emissioni in atmosfera

Le aziende in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA per le emissioni in atmosfera devono tenere sotto controllo le scadenze e gli adempimenti previsti e indicati direttamente nell’atto autorizzativo in loro possesso.