Nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Un vero cambio di passo nel sistema della formazione per la sicurezza sul lavoro
Formazione dei preposti: aggiornamento biennale e scadenza imminente
Una delle novità più rilevanti introdotte dal Nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/05/2025) riguarda la formazione per la figura del Preposto.
COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO?
Per i preposti, che abbiano svolto il corso base o l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023, l’aggiornamento, ora biennale, va completato tassativamente entro il 23 maggio 2026 ed ha durata minima di 6 ore.
Per chi avesse svolto l’ultimo corso preposti o aggiornamento dal 24 maggio 2023, vale direttamente la periodicità biennale e quindi il prossimo corso di aggiornamento va svolto entro 2 anni dalla data dell’ultimo attestato.
Dal 24 maggio cambieranno inoltre la durata e le modalità della formazione dei preposti che si passerà da 8 a 12 ore, mentre quella dei dirigenti si ridotto da 16 a 12 ore.
Il corso è strutturato in quattro moduli:
- giuridico-normativo (ruolo e obblighi del preposto)
- gestione e organizzazione della sicurezza
- valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori
- comunicazione, informazione e relazione
Per i Preposti i corsi (base e aggiornamento) sono consentiti solo con le modalità in presenza o videoconferenza sincrona, non è invece più ammesso l’e-learning asincrono.
Per tutte le figure della sicurezza, e quindi anche per i preposti, è previsto una verifica finale di apprendimento, obbligatoria per il rilascio dell’attestato.
QUALI SONO LE IMPLICAZIONI PER LE AZIENDE?
- Occorre verificare la situazione formativa di tutti i preposti in azienda: quando hanno fatto l’ultimo corso?
- Per coloro che superano il termine del 23 maggio 2026 senza aver effettuato l’aggiornamento, l’azienda rischia di essere priva dell’attestato conforme alla nuova disciplina, elemento rilevante in termini di responsabilità e controlli.
- Il cambio di periodicità (5→2 anni) richiede pianificazione: inserire lo scadenzario nei piani formativi aziendali.
- La modalità esclusiva (no e-learning asincrono) richiede attenzione nella scelta del corso da effettuare, anche per gli aggiornamenti.
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Formazione dei lavoratori: obbligatoria all’assunzione
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha ridefinito completamente il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016.
Contrariamente a quanto riportato negli Accordi del 2011, la formazione va svolta all’assunzione e comunque prima dell’inizio dell’attività lavorativa e quindi NON è possibile concludere i corsi entro i 60 giorni dall’assunzione come precedentemente ed impropriamente espresso.
Il lavoratore non può infatti svolgere alcuna mansione lavorativa se non ha ricevuto:
- formazione generale
- formazione specifica coerente con il livello di rischio riferito al settore ed alla mansione (alto, medio o basso)
Non è ammessa la prassi di:
- far lavorare il neoassunto “in prova”
- rinviare la formazione entro un certo numero di giorni.
Il Principio chiave della formazione deve essere:
- preventiva
- sufficiente e adeguata
- specifica per i rischi reali della mansione
Questo vale anche per:
- cambi di mansione
- introduzione di nuove attrezzature
- nuove tecnologie o nuovi rischi.
Il mancato rispetto degli obblighi formativi può comportare responsabilità e sanzioni a carico del datore di lavoro. Se il lavoratore viene adibito alla mansione senza formazione preventiva, il datore di lavoro è sanzionabile anche se la formazione venisse svolta successivamente. Per questo Centro Consorzi ha programmato due edizioni al mese della formazione di base per lavoratori che si terranno a inizio e a metà mese. I calendari ed i moduli di iscrizione sono disponibili anche online nel sito www.centroconsorzi.it. Particolare attenzione viene riposta nella verifica della comprensione e della conoscenza della lingua veicolare del corso per i lavoratori immigrati che dovranno essere eventualmente assistiti da mediatori interculturali o traduttori. Tale verifica è anche a carico del datore di lavoro. Viene inoltre chiarito e precisato che gli attestati dei corsi di formazione dovranno essere consegnati anche ai partecipanti stessi.
Corsi online?
La videoconferenza è ammessa solo da pc o tablet (niente smartphone), l’e-learning limitato rispetto al passato
La nuova disciplina specifica che la partecipazione non è consentita attraverso l’uso di smartphone o cellulare, poiché non garantisce la piena partecipazione visiva e documentale.
Per quanto riguarda l’uso di PC e tablet il vincolo è quello che questi dispositivi devono avere una connessione stabile, consentire un’interazione audio-video con la webcam sempre accesa e che riprenda il partecipante durante tutta la durata del corso. L’ingresso nell’aula virtuale è regolamentato con verifica dell’identità del partecipante.
La modalità e-learning asincrona è ancora consentita ma con molte limitazioni che ne escludono l’impiego per corsi pratici, per i corsi preposti compresi i loro aggiornamenti e per attività che richiedono addestramento operativo come i corsi attrezzature di lavoro o che richiedano una maggiore interazione con il docente come i corsi RSPP/RSPP-Datori di Lavoro.
Un accordo che segna un cambio di paradigma nella formazione
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un vero cambio di passo nel sistema della formazione per la sicurezza sul lavoro.
L’impianto normativo non si limita ad aggiornare i vecchi standard, ma introduce un approccio più rigoroso, improntato alla qualità, alla tracciabilità e alla tempestività della formazione.
Le principali direttrici di cambiamento sono chiare:
- Frequenza e tempestività: la formazione non può più essere rimandata (formazione dei lavoratori all’assunzione) e gli aggiornamenti diventano più ravvicinati (preposti ogni 2 anni, RLS annuale per tutti).
- Verifica e validità: l’introduzione della scadenza decennale perentoria dall’ultimo corso svolto invalida l’intero percorso se non aggiornato entro tale termine, con l’obbligo di rifare il corso base qualora superato il temine; inoltre l’introduzione della verifica finale obbligatoria per tutti i corsi per la sicurezza sul lavoro conferma l’attenzione sulla reale efficacia didattica.
- Inclusività linguistica e qualità didattica: l’obbligo di verifica della comprensione della lingua e l’uso di strumenti idonei per la videoconferenza mirano a garantire una formazione effettiva, non superficiale.
- Ampliamento degli ambiti formativi: la disciplina estesa a nuove attrezzature e agli spazi confinati uniforma e completa il quadro nazionale, eliminando zone grigie e interpretazioni locali.
- Coinvolgimento diretto del datore di lavoro: l’obbligo formativo per questa figura, finora non previsto in modo sistematico, rafforza la cultura della sicurezza a partire dai vertici aziendali.
Per le imprese, il messaggio è inequivocabile: questi mesi saranno cruciali per la transizione e l’adeguamento. Occorre pianificare sin da subito il piano formativo aziendale, aggiornare le scadenze interne e verificare la conformità della formazione esistente. L’Accordo richiede dunque una gestione più attenta, documentata e programmata della formazione, ma al tempo stesso offre l’opportunità di innalzare il livello reale di sicurezza nei luoghi di lavoro. Chi si adeguerà per tempo non solo eviterà sanzioni, ma investirà in un sistema aziendale più solido, consapevole e sostenibile nel lungo periodo.
















