La normativa sul RENTRI

Esploriamo il quadro normativo del RENTRI alla luce dei contenuti e degli obiettivi dei decreti europei e italiani in tema di rifiuti.
Con il nuovo sistema tutta la documentazione diventerà digitale, pur continuando a essere conservata dalle imprese, e dovrà essere anche trasmessa al RENTRI.
Premettiamo che Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) non modifica la gestione dei rifiuti in sé, ma introduce un nuovo sistema di tracciabilità digitale che sostituisce i vecchi formulari cartacei. La vidimazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) e dei registri di carico e scarico viene effettuata digitalmente tramite il portale RENTRI, semplificando e rendendo più efficiente la gestione dei dati relativi ai rifiuti.
L’introduzione di questo nuovo sistema è comunque graduale e articolata in tre scaglioni:
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 sono state interessate soprattutto le grandi realtà, ovvero:

  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali (più gli altri casi) che occupano più di 50 dipendenti;
  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che eseguono il trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • i consorzi.

Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 sarà la volta delle medie imprese, in particolare:

  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali (più gli altri casi) che occupano tra 11 e 50 dipendenti.

Infine, dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 sarà il turno anche delle piccole aziende, ovvero:

  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali (più gli altri casi) che occupano fino a 10 dipendenti.

Queste aziende, dovranno obbligatoriamente utilizzare il RENTRI dal giorno dell’iscrizione.
Quelle aziende che, nelle casistiche indicate, possono effettuare l’iscrizione dopo il 13/02/2025, dovranno nel frattempo adottare il nuovo registro cartaceo fino al termine massimo previsto per l’iscrizione o nel caso di adesione (iscrizione) anticipata, fino al giorno dell’iscrizione stessa.

A prescindere dalle date dei tre scaglioni, occorre considerare che dal 13 febbraio 2025 sono entrati in vigore i nuovi modelli dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e dei registri di carico scarico.